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lunedì 23 maggio 2016

L'Avvocato Risponde "I Diritti del Convivente"

L'avvocato Mario Setola risponde a Bartolomeo, 34enne di Casoria in provincia di Napoli

Avv. Mario Setola

Domanda

Egregio avvocato, mi chiamo Bartolomeo, ho 34 anni e scrivo da Casoria. Convivo con la mia compagna di 30 anni da circa 3 anni e mezzo.  Insieme abbiamo comprato casa,   ma le cose non stanno andando come dovrebbero. Non abbiamo figli ed io mi sto innamorando di un'altra persona. Il mutuo e la casa sono intestati ad entrambi ed abbiamo goduto delle agevolazioni sulla prima casa. La casa che abbiamo acquistato non è “nuova”, ma in precedenza era intestata ad altre persone. Vorrei sapere quali spese dovrei affrontare in caso di separazione. E' possibile che io mantenga la casa visto che la donna di cui mi sono innamorato ha una bimba di sei anni avuta da una precedente convivenza? Che cosa mi suggerisce?     




L'Avvocato Risponde:

Gentile Bartolomeo, la convivenza “more uxorio”(senza matrimonio) non ha alcuna rilevanza giuridica, non essendo prevista dalla legge; non ci sarà pertanto, un processo di separazione ed un giudice che assegnerà l'abitazione familiare ad un coniuge, addebitando la colpa della separazione all'altro coniuge. Non avete figli, quindi la questione non deve essere considerata attinente al diritto di famiglia. La circostanza che la tua compagna abbia avuto in precedenza una bimba, è assolutamente irrilevante, ai fini della nostra fattispecie. Focalizziamo l'attenzione sugli aspetti rilevanti della vicenda, tralasciando la questione della convivenza che, da un punto di vista giuridico, non ha nessuna importanza. Abbiamo due comproprietari al 50% di un immobile con uguali diritti; Purtroppo è irrilevante ovviamente ai fini giuridici, benché umanamente comprensibile, il fatto che fino a ieri volevate vivere insieme e che adesso non vi amiate più! I comproprietari sono ugualmente debitori, relativamente al mutuo richiesto, nei confronti dell'istituto di credito. La questione deve essere risolta, con un accordo tra i comproprietari (non esiste normativa in merito): un comproprietario deve acquistare la quota del 50% dell'immobile, dall'altro, accollandosi l'intero mutuo. Altra soluzione possibile: vendere l'immobile ad un terzo estraneo, trasmettendo a quest'ultimo il mutuo immobiliare. E' possibile inoltre, concedere in locazione l'immobile ad un terzo e dividere il canone di locazione al 50%, in attesa di venderlo (in questo caso però, perdereste i benefici della prima casa e l'Agenzia delle entrate vi chiederebbe la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione). La decadenza dal beneficio “prima casa” comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa.  Il giudice non può fare altro che farvi notare che la questione può essere risolta, soltanto dal buon senso delle parti in causa, non essendoci una legge che regola la convivenza “more uxorio”.  In ogni caso, per non perdere i benefici della prima casa, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti giuridici. Il comproprietario che cederà la sua quota del 50% sull'immobile, all'altro comproprietario, dovrà entro un anno dalla vendita, acquistare una nuova abitazione con i requisiti della “prima casa”. Se l'immobile dovesse essere ceduto ad un terzo, entrambi i cedenti dovrebbero acquistare un'altra “prima casa”, entro un anno dalla vendita. Tutto ciò, per non perdere il beneficio fiscale richiesto. La normativa inoltre, prevede un credito di imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa, ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita, acquistano un'altra abitazione non di lusso, costituente prima casa. Per fruire del credito di imposta, è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile.  

Avv. Mario Setola – Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.it

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